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Regolamento data breach A.S. 2021-2022

Il Regolamento UE 679/2016, all'art. 4,c.12 definisce la violazione dei dati personali.

Descrizione

Il Regolamento UE 679/2016, all’art. 4,c.12 definisce la violazione dei dati personali: “Qualsiasi violazione di sicurezza che comporta, anche accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la
perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”.

In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento ha l’obbligo di notificare la violazione all’Autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Qualora la notifica all’Autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, devono essere esplicitati chiaramente i motivi del ritardo.

Allegati